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Articolo aggiuntivo n. 9.0.3 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

        1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

        2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

        3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

        4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

            a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

            b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

            c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».