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Articolo aggiuntivo n. 17.0.7 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

        1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

        2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

        3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

        4. Dall'attuazione della presente nonna non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».