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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/07/21

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-bis» con il seguente: «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva può individuare, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni i servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, e ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti nell'area di appartenenza, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

            b) al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».