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Proposta di modifica n. 3.82 (testo corretto) al ddl S.2272

testo emendamento del 12/07/21

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, come modificato dal primo periodo del presente comma. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.»