Articolo aggiuntivo n. 6.0.2 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali)

        1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispongono le seguenti misure:

            a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di turnover non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

            b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

            c) nell'ipotesi descritta al punto b), i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

            d) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al punto b) per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

            e) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno ad personam commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

            f) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto b), è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui al punto e);

            g) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

            h) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

            i) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e ss.nunii per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

            l) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012».