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Articolo aggiuntivo n. 3.0.4 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano felini gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

        2. Fermo il rispetto della disciplina in materia riprogrammazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.».