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Proposta di modifica n. 3.90 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        Â«10-bis. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca''».