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Articolo aggiuntivo n. 6.0.7 al ddl S.2272 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 12/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero per l'attuazione del PNRR)

        1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale pari a 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente cessazione.

        3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

        4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono ammessi nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno 6 mesi presso l'Amministrazione centrale.

        6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».