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Sub Emendamento n. 15.0.9/9 dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            Â«e) tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi».