Sub Emendamento n. 15.0.9/29 dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 9 inserire i seguenti:

        Â«9-bis. Nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovono lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari.

        9-ter. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è sostituita dalla seguente:

            ''n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari''.

        9-quater. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

        9-quinquies. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria».

        Conseguentemente sostituire le parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». con le seguenti: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone, delle famiglie, di affidamento e ascolto del minore, in materia di esecuzione forzata nonché in materia di formazione dei magistrati, degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali».