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Sub Emendamento n. 2.82/7 dell'emendamento 2.82 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 2.82, dopo il capoverso h-ter) aggiungere il seguente:

            Â«h-quater) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati».