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Sub Emendamento n. 8.34/11 dell'emendamento 8.34 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, infine, le seguenti:

            Â«l-bis) al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, così come disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedere l'inserimento tra i soggetti obbligati, di cui all'articolo 3 del richiamato decreto legislativo, dei professionisti delegati nominati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, nonché dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali nominati dal tribunale nelle procedure concorsuali;

            l-ter) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applichino anche agli aggiudicatari;

            l-quater) stabilire che, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione debba attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

            l-quinquies) prevedere che nell'ambito delle procedure di vendita la cauzione debba essere restituita con le stesse modalità con le quali è stata prestata e versata nel medesimo conto corrente utilizzato nella prestazione della stessa;

            l-sexies) istituire presso il Ministero della giustizia, la ''Banca dati per le aste giudiziarie'' contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale''.».