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Sub Emendamento n. 3.41/13 dell'emendamento 3.41 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 3.41, al capoverso «c-quinquies)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, su richiesta delle parti, nei soli casi di cui all'articolo 183, comma 5, del codice di procedura civile, l'assegnazione di un termine di 30 giorni per la precisazione di domande, eccezioni e mezzi di prova e di un termine di 20 giorni per la replica a domande ed eccezioni già formulate e per l'indicazione di mezzi di prova contrari».