Sub Emendamento n. 11.12/6 dell'emendamento 11.12 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

            Â«g-bis) rivedere la disciplina dell'arbitrato per le controversie societarie e, in particolare, nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all'esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l'insuccesso della mediazione stessa;

            g-ter) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all'arbitrato ed al difensore;

            g-quater) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare, ad esempio, con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.».