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Sub Emendamento n. 15.0.9/4 dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art.15-bis», al comma 1, premettere il seguente:

        Â«01) all'articolo 145 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, le parole: ''e congiuntamente dai coniugi'', sono sostituite dalle seguenti: ''da almeno un coniuge'' e le parole: ''con provvedimento non impugnabile'', sono soppresse;

            b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''Ove il disaccordo concerna il fatto che il coniuge che percepisce un reddito non cede una quota di questo al coniuge che per i lavori di cura familiare e domestica ha rinunciato al proprio reddito, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge''».