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Sub Emendamento n. 15.0.9/24 dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        Â«7-bis. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        ''3) dispone il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice.''».