Sub Emendamento n. 3.41/14 dell'emendamento 3.41
al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 06/07/2021 in II Giustizia del Senato da Emanuele PELLEGRINI (Lega) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 06/07/21
All'emendamento 3.41, dopo il capoverso «c-sexies)», aggiungere i seguenti:
«c-sexies.1) adeguare il limite di valore di ammissibilità alla prova per testi previsto dall'articolo 2721 del codice civile;
c-sexies.2) prevedere espressamente la perentorietà dei termini previsti dall'articolo 195 del codice di procedura civile per la formulazione di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso alle parti dal consulente tecnico d'ufficio e l'inammissibilità di ulteriori deduzioni tecniche successivamente al deposito dell'elaborato definitivo, fatto salvo comprovate esigenze individuate dal giudice».