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Sub Emendamento n. 15.0.9/2 dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1 premettere il seguente:

        Â«01. All'articolo 333 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        ''Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi''».