Sub Emendamento n. 15.0.9/2 dell'emendamento 15.0.9
al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.
presentato il 06/07/2021 in II Giustizia del Senato da Licia RONZULLI (FI)
testo emendamento del 06/07/21
All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 333 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi''».