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Sub Emendamento n. 15.0.9/27 dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        Â«9-bis. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato ''Osservatorio''. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati; b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno; c) propone gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti; d) predispone ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale; e) gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge; f) predispone linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse; h) realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia; i) riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea; l) promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le linee guida di cui alla lettera f), e il tariffario nazionale di cui alla lettera g), sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».