presentato il 06/07/2021 in II Giustizia del Senato da Valeria VALENTE (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 06/07/21
All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '';6-bis) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense'';
b) all'articolo 14, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
''La designazione di un consulente tecnico appartenente alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 6-bis), è effettuata secondo un ordine prestabilito che ne assicuri la rotazione. Della designazione è redatto processo verbale, con l'indicazione dei criteri e delle modalità utilizzati. L'irregolarità della designazione può essere eccepita dalle parti entro il ventesimo giorno successivo all'udienza di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile e, ove accertata, rende nulla la designazione stessa. Le parti hanno diritto di consultare e di trarre copia dell'albo dei consulenti appartenenti alla categoria di cui al citato articolo 13, terzo comma, numero 6-bis), e dei verbali di designazione relativi ai medesimi consulenti'';
c) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
-''Art. 14-bis. - (Archivio delle relazioni di cui all'articolo 195 del codice di procedura civile) - Presso la cancelleria della presidenza sono archiviate, anche in formato digitale, le relazioni trasmesse in forma anonima ai sensi dell'articolo 195, quarto comma, del codice di procedura civile. Chiunque, per ragioni di studio o di aggiornamento professionale, può chiedere al presidente del tribunale di visionare e di trarre copia della raccolta delle citate relazioni'';
d) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:
''Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 6-bis), possono essere iscritti nell'albo i neuropsichiatri infantili, gli psicoterapeuti dell'età evolutiva nonché i medici legali e i pediatria dotati di specifica conoscenza in materia di violenza domestica e nei confronti di minori, in possesso di master di secondo livello in psichiatria, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali e purché dimostrino di aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private''».