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Sub Emendamento n. 2.81/5 dell'emendamento 2.81 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 20 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;».