presentato il 06/07/2021 in II Giustizia del Senato da Valeria VALENTE (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 06/07/21
All'emendamento 15.0.9 dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 330 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', che risulti da atti specifici, comprovati e documentati'';
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
''La decadenza dalla responsabilità genitoriale non può essere mai motivata facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili''.
1-ter. All'articolo 336-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dai seguenti:
''Il minore ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni e le procedure che riguardano la sua sfera di interessi. Le sue esigenze e le sue opinioni devono essere tenute nella debita considerazione in relazione alla sua età e alla sua capacità di discernimento.
Il minore infradodicenne, ove capace di discernimento, è ascoltato, in apposita udienza e a pena di nullità , dal giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano''.
b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''L'ascolto è condotto dal giudice. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni del secondo comma'';
c) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Dell'adempimento è redatto processo verbale, nel quale è descritto il contegno del minore, ed è effettuata, a pena di nullità degli atti e dei provvedimenti successivi, registrazione audiovisiva da mettere, senza ritardo, a disposizione delle parti'';
d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
''Ove, anche al di fuori dei casi di cui al presente articolo, siano riferiti abusi o episodi di violenza domestica, subita dal minore o cui il minore abbia assistito, il giudice accerta autonomamente i fatti riferiti con pienezza di cognizione, tramite gli ordinari mezzi istruttori, valutandone l'esito secondo il proprio prudente apprezzamento a esclusiva tutela del minore, anche indipendentemente dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale per i medesimi fatti''.
1-quater. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '',tenendo conto, nel seguente ordine, della volontà del minore, se ascoltato, del suo interesse alla continuità affettiva e del suo interesse alla stabilità ''.
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
''Ove il minore abbia difficoltà nella relazione con uno dei due genitori, il giudice ne individua le cause, verificando la sussistenza di eventuali abusi o violenze, incompetenza genitoriali o comportamenti inadeguati, procedendo all'ascolto del minore ai sensi dell'articolo 336-bis''.
1-quinquies. All'articolo 337-quater del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
''Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, il giudice procede all'ascolto del minore secondo le modalità di cui all'articolo 336-bis.
Qualora siano riferiti abusi o casi di violenza, subita dal minore o cui il minore abbia assistito, ovvero nel caso di cui all'articolo 337-ter, terzo comma, la presenza del genitore indicato come violento o maltrattante non può essere imposta con l'uso della forza o con provvedimenti coercitivi contro la volontà del minore.
In nessun caso il giudice può fare riferimento, nella motivazione del provvedimento di cui al primo comma, a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili''.
c) al secondo periodo del secondo comma, dopo la parola: ''domanda'', sono inserite le seguenti: ''nel rispetto delle disposizioni dei commi dal primo al quarto''».