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Sub Emendamento n. 15.0.9/28 dell'emendamento 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 06/07/21

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art 15-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        Â«9-bis. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il ''registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie'', di seguito denominato ''registro''. Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito web che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla privacy. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.».