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Articolo aggiuntivo n. 8.0.1 al ddl S.2267 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/07/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».