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Articolo aggiuntivo n. 3-ter.0500 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 3-ter.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 31/07/18

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 3-quater.
(Definizione del lavoro per mezzo di piattaforme digitali).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per lavoratori mediante piattaforma digitale i prestatori di lavoro autonomi che offrono la propria prestazione lavorativa attraverso piattaforme informatiche e applicazioni, rispondendo di volta in volta alle richieste di servizi provenienti da uno o più committenti.

Art. 3-quinquies.
(Assistenza e protezione mutualistica dei lavoratori per mezzo di piattaforme digitali).

  1. I lavoratori di cui all'articolo 3-quater, possono aderire a realtà imprenditoriali di tipo cooperativo o associativo con finalità mutualistiche, per promuovere la tutela e la sicurezza dei lavoratori e per accedere ad un sistema complementare ed integrativo di misure e tutele relative alla formazione, integrazione del reddito, misure assistenziali anche in forma assicurativa per la copertura di rischi professionali o per i casi di assenza involontaria dal lavoro previsti dalla normativa vigente e misure di accesso al credito. A tal fine, queste realtà imprenditoriali possono anche prevedere l'incasso dei compensi dei «lavoratori digitali» relativi all'attività di lavoro mediante piattaforma e il pagamento da parte della società dei compensi stessi ai lavoratori secondo modalità tendenti ad assicurare continuità del reddito, nonché la contribuzione previdenziale, destinata alla Gestione Speciale dell'Inps, al Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 257, e all'Inail.
  2. Le realtà imprenditoriali di cui al comma precedente del presente articolo possono stabilire un compenso minimo anche tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati a tutti i livelli.