Proposta di modifica n. 1.31 (testo 2) al ddl S.2207
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/06/21

     All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        "2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 1 e n. 3 sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento";

            2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, sono destinate:

        a)  nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

            b)  nella misura di 20 milioni per l'anno 2021, di 30 milioni per l'anno 2022 e di 30 milioni per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;

            c)  nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.

        2 - quater.      Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

        2 - quinquies.  Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree  interne  del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, sulla base dei seguenti criteri:

        a)  entità della popolazione residente;

            b)  estesa delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;

            c)  esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;

            d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

        2 - sexies.        Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

        2 - septies.       Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente ad oggetto la realizzazione, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, anche in forma congiunta di:

        a)  interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

            b)  interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

            c)  interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

            d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

            e)  operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al dieci per cento del totale delle risorse;

            f)  locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

        2 - octies.        Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        2 - nonies.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

        a)  sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-octies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entità della popolazione residente nella regione nonché dell'entità della popolazione regionale residente in zona sismica 1 e 2;

            b)  sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona sismica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnico - economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            c)  sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

        2 - decies.       Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:

        a)  interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

            b)  interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.".