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Proposta di modifica n. 14.7 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Id. em. 14.6

testo emendamento del 26/11/18

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    sopprimere la lettera
a-bis);
    lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi«;
    lettera c), capoverso «9-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda;
    lettera d), dopo le parole: 270-quinquies.2, del codice penale, aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia.