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Proposta di modifica n. 1.38 (testo 2) al ddl S.2207
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/06/21

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        7-bis. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), numero 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".