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Proposta di modifica n. 2.70 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        Â«h-bis) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, prevedendo altresì che, in tali casi, le parti possano essere rappresentate anche da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del codice della proprietà industriale.»