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Proposta di modifica n. 12.16 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:  

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «g-bis) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possano essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. e che in tali casi l'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisca tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto;»