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Proposta di modifica n. 3.41 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 3.
  • presentato il 16/06/2021 in II Giustizia del Senato dal Governo.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

        Â«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

            c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile; 

            c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili; 

            c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

            c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;   

            c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-quater), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

            c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-quinquies); 

            c-septies) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

        1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;

            2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

         a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

            b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

            c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

            c-octies) modificare l'art. 185-bis del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

            c-novies) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:

        1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

            2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";

            3)  ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

            4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

            5) si concluda con sentenza;

            c-decies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

        1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

            2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

            3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

            c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

        1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

            2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

            3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

            4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»