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Proposta di modifica n. 11.10 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

                    «b-bis) riconoscere agli arbitri poteri cautelari, con esclusione della possibilità di impugnazione del provvedimento cautelare e prevedendo l'applicazione dell'articolo 825 c.p.c. in quanto compatibile;

                        b-ter) allineare i tempi di impugnazione del lodo alle sentenze ordinarie».