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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.».