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Proposta di modifica n. 2.17 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

        Â«a-bis) rafforzare la mediazione come condizione di procedibilità estendendola alle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: contratti tipici e atipici;»

            a-ter) prevedere in materia di durata del procedimento di mediazione che tale termine sia prorogabile su concorde volontà delle parti.

        a-quater) prevedere in materia di controversie condominiale che il procedimento di mediazione sospenda i termini di impugnazione della delibera condominiale.

        a-quinquies) prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista. Prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro fino ad ? 100.000 in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, ed il riconoscimento alle parti di un credito di imposta fino ad euro 1.000;«