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Proposta di modifica n. 2.29 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rapporti di mediazione» inserire le seguenti: «nonché alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto;».