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Proposta di modifica n. 10.10 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la necessità che, ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo e le parti, con l'accordo, concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;».