Articolo aggiuntivo n. 15.0.9 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 15.
  • presentato il 16/06/2021 in II Giustizia del Senato dal Governo.

testo emendamento del 16/06/21

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

        1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

            b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

            c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

            d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

        2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".     

            b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

           "Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

           Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento,  e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

           Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

            3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

         "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

          Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario.  Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

          Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

        4. All'articolo 26-bis del codice di procedura civile le parole: "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

        5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

        "Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

        6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";

            b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze." 

            7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

        Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

        8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

            b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.";

            c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis" e sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

        9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani".

        Conseguentemente

            - sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»; 

            - premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

            - dopo l'articolo 15-bis aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».