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Proposta di modifica n. 8.16 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al numero 8), aggiungere in fine le seguenti parole:  "e pronunci la perdita della cauzione, che viene acquisita dalla procedura;"

            b) dopo il numero 9) inserire i seguenti:

        "9-bis) che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile sia nominato dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile al momento della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e che sia scelto tra soggetti che possano garantire un'elevata professionalità;";

            9-ter) che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi previsti da tale articolo;";

            9-quater) che il custode collabori con l'esperto al controllo della completezza della documentazione da allegare all'istanza di vendita;

            9-quater) che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

            9-quinquies) che, nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sull'infruttuosità dell'espropriazione forzata di cui all'articolo 164-bis, il giudice debba sentire anche i creditori della procedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo."