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Proposta di modifica n. 8.29 al ddl S.1662 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/06/21

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        Â«b-bis) con riferimento al progetto di distribuzione delle somme ricavate prevedere:

        1) che l'udienza per l'audizione dei creditori di cui all'art. 596, comma 1, del codice di procedura civile debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

            2) che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;

            3) che il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine non superiore a trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione;»