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Proposta di modifica n. 12.62 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 26/11/18

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.