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Articolo aggiuntivo n. 30.0.1 (testo 2) al ddl S.2169

testo emendamento del 15/06/21

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

        1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito con la legge reggionale 27 febbraio 2008, n. 1 nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

        2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

        4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

        5. Le attività dell'Osservatorio:

            a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

            b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

            c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

            d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

            e) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

            f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

        6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di garantirne l'operatività, l'Osservatorio può avvalersi di erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito d'impresa e soggetti pubblici.»