presentato il 15/06/2021 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Stefano CANDIANI (Lega) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Accantonato)
testo emendamento del 15/06/21
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo preventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione interna della Corte dei conti)
1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo, al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna della Corte dei conti.
2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su specifiche fattispecie. à esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
3. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o fornitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I termini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.
1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.
1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.".
4. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere confermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»