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Proposta di modifica n. 12.57 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 26/11/18

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. I richiedenti protezione internazionale presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza presso tale sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.