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Articolo aggiuntivo n. 4.0.4 (testo 2) al ddl S.2207
  • status: V.testo 3

testo emendamento del 10/06/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In riferimetno agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2. In ragione della situazione emergenziale a causa del virus da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».