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Proposta di modifica n. 1.77 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/06/21

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        Â«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2022 e 2023'';

            b) al comma 3-bis, le parole: ''30 giugno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';

            c) al comma 4-ter, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';

            d) il comma 8-bis è abrogato;

            e) al comma 5, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2022 e 2023''.

        3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: ''nell'anno 2022'' sono sostituite dalle parole: ''negli anni 2022 e 2023''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.