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Proposta di modifica n. 12.47 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 26/11/18

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:
  4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n.  9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n.  416 del 1989 convertito in legge n.  39 del 1990».