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Articolo aggiuntivo n. 1.0.10 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/06/21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti della struttura di cui all'articolo I della legge 17 maggio 1999, n. 144, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei rispettivi contratti.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti».