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Proposta di modifica n. 1.36 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/06/21

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «al seguente programma» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti programmi e interventi»;

            b) dopo il numero 1), inserire il seguente:

        Â«1-bis) attrattività dei borghi: 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026«;

        Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

        Â«Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;».