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Proposta di modifica n. 1.101 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 09/06/21

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            Â«b-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        ''10-bis. Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 9, lettera c), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito''».