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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.2207 in riferimento all'articolo 3.
argomenti:  

testo emendamento del 09/06/21

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, premettere il seguente:

        Â«01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

            b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

        ''1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.''»;

            b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        Â«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di-imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».